Così come previsto dal Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, le imprese possono beneficiare – dietro comunicazione della propria, temporanea carenza di liquidità – di una nuova moratoria nei confronti delle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori. Ad oggi, però, gli istituti di credito non hanno ancora individuato specifiche procedure, ma stanno comunque raccogliendo le manifestazioni di volontà delle imprese a beneficiare della sospensione.
Confartigianato, considerata l’urgenza del momento e le rate in scadenza di molte aziende, propone un fac-simile di modello di autocertificazione che potrà essere utilizzato da subito. Il modello di riferimento che verrà poi condiviso con le banche, potrà essere trasmesso successivamente agli istituti di credito e considerato documento definitivo. L’autocertificazione deve essere redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con cui si dichiara di aver subito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Ricordiamo che la moratoria comprende:
- divieto di revoca per aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL, degli importi accordati, sia nell’importo che nella durata a tutto il 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, della proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula;
- per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, sospensione del piano di ammortamento fino al 30 settembre e possibilità di dilazionale il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale;
- la sospensione del pagamento delle rate, o dei canoni di leasing, si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario già concessi con la “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e al successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016), anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni) fissato dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013.
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